Bonus Donne 2025, a chi spetta l’esonero contributivo totale e per quali assunzioni
L’INPS ha emanato la Circolare n. 91/2025, in cui sono contenute le istruzioni operative per l’applicazione del Bonus donne, ossia l’esonero contributivo totale rivolto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, donne in condizioni svantaggiate entro il 31 dicembre 2025.
Il beneficio è stato introdotto dall’articolo 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modifiche dalla Legge n. 95/2024) ed è attivo dal 16 maggio 2025, data da cui è possibile inviare le domande tramite il portale dell’INPS.
Destinatari
Il bonus è destinato a tutti i datori di lavoro privati, anche se non rivestono la qualifica di imprenditore. Rientrano tra i beneficiari anche i datori del settore agricolo.
Tipologie di lavoratrici per cui spetta l’esonero
Il beneficio può essere richiesto per l’assunzione a tempo indeterminato di donne che rientrano in una delle seguenti categorie:
Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
Donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, in aree ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali europei;
Donne che svolgono professioni o lavorano in settori caratterizzati da elevata disparità occupazionale di genere, anch’esse prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Tipologie di rapporti agevolabili
L’esonero può essere riconosciuto per:
Contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
Rapporti di lavoro subordinato in cooperative di lavoro;
Contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione è resa a tempo determinato.
Restano esclusi:
I contratti a tempo determinato;
Le trasformazioni di rapporti a tempo determinato già in essere;
I rapporti di lavoro domestico, apprendistato, intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato;
Le prestazioni occasionali disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.
Durata dell’incentivo
La durata dell’esonero varia in base alla categoria della lavoratrice:
24 mesi, per le donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti, e per quelle residenti nella ZES prive di impiego da almeno 6 mesi;
12 mesi, per le donne operanti in settori o professioni con elevata disparità di genere.
Periodo di validità dell’agevolazione
Il beneficio si applica per le assunzioni effettuate:
Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per:
Donne disoccupate da almeno 24 mesi;
Donne impiegate in professioni o settori con elevata disparità di genere;
Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, per:
Donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES (in questo caso la domanda va presentata prima dell’assunzione).
Misura dell’esonero
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice.
L’importo è ridotto proporzionalmente nei casi di part-time o di rapporti attivati e cessati durante il mese (valore giornaliero di riferimento: 20,96 euro).
Condizioni di accesso
Per accedere al beneficio, è necessario:
Garantire un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando la forza lavoro media dei 12 mesi precedenti;
Essere in possesso di DURC regolare e rispettare gli obblighi previsti dalla legge (art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006).
Per le assunzioni nelle ZES, è richiesto, inoltre, che nei sei mesi precedenti non siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva.
Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all’INPS esclusivamente online, utilizzando il modulo disponibile nella sezione:
“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.
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