Bonus mamme 2025 per lavoratrici dipendenti e autonome
Il cosiddetto Decreto Economia (D.L. n. 95/2025), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149/2025 del 30 giugno, introduce, tra le altre misure, un bonus mensile di 40 euro per le madri lavoratrici con contratto a tempo determinato o autonome.
In particolare, il contributo integrativo del reddito, previsto dall’articolo 6 del DL Economia, è destinato:
- alle lavoratrici dipendenti, escluse quelle con contratto a tempo indeterminato e le lavoratrici domestiche (colf, badanti), e alle lavoratrici madri autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
- alle lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
Requisiti economici e condizioni aggiuntive
Per ottenere il contributo è richiesto un reddito da lavoro complessivo non superiore a 40.000 euro lordi annui.
Nel caso di madri con più di 2 figli, esiste una limitazione ulteriore:
- il bonus non è riconosciuto se il reddito deriva da lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il contributo è escluso per i mesi in cui il rapporto di lavoro autonomo o a termine coincida con un contratto a tempo indeterminato, anche solo per una parte del mese.
Questo vincolo si spiega con la presenza, già attiva, di un’altra misura a favore delle madri con 3 o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato: l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice (fino a 3.000 euro annui), previsto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023) e in vigore fino al 2026.
Importo e modalità di pagamento
Il bonus consiste in un contributo, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro al mese, per ogni mese o frazione di mese in cui è attiva la prestazione lavorativa, da gennaio a novembre 2025.
Tuttavia, il contributo non sarà versato mensilmente, ma in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità relativa al mese di dicembre 2025.
Inoltre, il bonus non concorre al calcolo dell’ISEE.
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