Area Informativa

Studio Randazzo > Articoli > CIGO per eventi climatici eccezionali: deroga straordinaria per il settore edile e lapideo

CIGO per eventi climatici eccezionali: deroga straordinaria per il settore edile e lapideo

Il decreto-legge n. 92/2025, convertito in legge 113/2025, ha introdotto novità importanti per le aziende che operano nel comparto edile e lapideo, prevedendo un periodo transitorio di accesso facilitato alla cassa integrazione ordinaria CIGO per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

L’articolo 10-bis del decreto, in particolare, ha disposto una deroga transitoria alla disciplina ordinaria, che consente ai datori dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, di accedere alla CIGO per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, causate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), senza che tali periodi rientrino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo n. 148/2015.

Imprese interessate

La deroga riguarda:

  • Le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

Effetti della deroga

Grazie alla deroga temporanea, anche per le imprese sopra indicate, i trattamenti di CIGO per EONE non si computano nei limiti limiti di durata previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale:

  • dopo la fruizione di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione sia stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa;
  • l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

In sostanza, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), le imprese interessate potranno chiedere la CIGO senza doversi preoccupare di verificare se i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata di 52 settimane nel biennio mobile.

Le domande di accesso dovranno essere effettuate secondo le consuete modalità di invio.