Dimissioni in gravidanza: serve la convalida anche durante il periodo di prova
Le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate anche se presentate durante il periodo di prova.
Con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in materia di dimissioni delle lavoratrici madri e dei genitori nei primi tre anni di vita del bambino. Il Ministero, in particolare, ha chiarito che l’obbligo di convalida vige anche se le dimissioni vengono presentate durante il periodo di prova.
La questione muove da un dubbio interpretativo sorto in relazione all’articolo 55, comma 4,del decreto legislativo n. 151/2001, il quale prevede che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o le dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza o dal lavoratore/lavoratrice nei primi tre anni di vita del bambino (o nei primi tre anni di accoglienza in caso di adozione o affidamento) debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente.
Tale procedura ha la finalità di assicurare la genuinità e la libera volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare, evitando che eventuali pressioni o condizionamenti del datore di lavoro possano tradursi in dimissioni forzate.
Ebbene, posto che l’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001 non fa espresso richiamo del periodo di prova, si è generata un’incertezza interpretativa circa la necessità di procedere alla convalida delle dimissioni rassegnate durante tale fase del rapporto di lavoro.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, applicando i principi di interpretazione letterale e teleologica (articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale), la convalida è necessaria anche in questo caso.
Sotto il profilo letterale, infatti, la norma non prevede alcuna esclusione specifica per le dimissioni durante il periodo di prova. Di conseguenza, non vi è alcun motivo per sottrarre tali fattispecie all’obbligo di convalida.
Dal punto di vista teleologico, inoltre, la funzione protettiva della norma rimane pienamente valida anche in prova: la convalida serve a garantire che la decisione di dimettersi sia realmente volontaria e non frutto di pressioni o di un clima lavorativo ostile, che potrebbe nascondere un licenziamento discriminatorio.
Viene, dunque, confermato che le dimissioni presentate da una lavoratrice in gravidanza o da un genitore entro i primi tre anni di vita del figlio devono sempre essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, a norma dell’art. 55, comma 4, del D.lgs. 151/2001, anche se avvengono nel periodo di prova.
Pertanto, le dimissioni prive di convalida sono da considerarsi inefficaci, e il rapporto di lavoro non può ritenersi risolto.