Integrazione salariale per caldo eccessivo, le indicazioni dell’INPS
Con il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS ha fornito le indicazioni per le richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Le informazioni ivi contenute riguardano tutti i datori di lavoro che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), ai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dal D.lgs. 148/2015, e sono applicabili, per quanto compatibili, anche nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).
Richiesta per ordinanza o per caldo eccessivo
L’integrazione salariale può essere richiesta sia per sospensione o riduzione delle attività lavorative disposta con ordinanza della pubblica autorità, sia in presenza di caldo eccessivo.
Nel primo caso, i datori di lavoro interessati potranno presentare richiesta di integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (in questa ipotesi non è richiesta l’allegazione dell’ordinanza stessa ma è sufficiente indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative).
Nella seconda ipotesi, invece, va utilizzata la causale “evento meteo” per “temperature elevate”. In tal caso, la prestazione può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35 °C. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.
L’INPS fa, inoltre, presente che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Tuttavia, se l’istanza presentata con causale “evento meteo”per“elevate temperature” è riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza.
Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.