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Introdotto l’obbligo del badge di cantiere

È stato pubblicato il decreto-legge che introduce l’obbligo del badge di cantiere per i lavoratori di imprese che operano, in appalto o in subappalto, nei cantieri.

Con il D.L. n. 159 del 2025, in particolare, il legislatore, per rafforzare la sicurezza dei lavoratori, ha stabilito che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, dovranno dotare i propri lavoratori di una tessera di riconoscimento munita di codice univoco anticontraffazione.

La tessera, da utilizzare come badge, potrà essere sia fisica che digitale e dovrà contenere i dati essenziali per l’individuazione del lavoratore e per la verifica della sua posizione contrattuale.

Per i lavoratori assunti tramite il SIISL, la tessera verrà prodotta in automatico e sarà precompilata, salvo eventuali le integrazioni operate dal datore di lavoro.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, saranno successivamente individuate le modalità di attuazione.

L’obbligo del badge, quindi, non è pienamente operativo.

Infatti, per la piena efficacia della disposizione bisogna attendere l’emanazione del decreto attuativo della misura, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del D.L. n. 159/2025.

Se si tiene conto che la conversione del D.L. dovrà avvenire entro 60 giorni dal 31 ottobre 2025, l’obbligo del badge non sarà operativo prima del 2026.

Da segnalare, infine, che l’obbligo del tesserino non deve assolutamente essere confuso con l’obbligo di patente a crediti, che l’articolo 29 del D.L. n. 19/2024 e ss.mm.ii. impone alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.