Posticipo del pensionamento, a chi spetta l’incentivo per rimanere in servizio?
Tutte le regole spiegate nella Circolare Inps n. 102 del 16 giugno 2025
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), l’incentivo al posticipo del pensionamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), è stato esteso a una platea più ampia.
Più in particolare, la possibilità concessa ai lavoratori di rinunciare all’accredito contributivo della quota a proprio carico ed ottenere il corrispettivo in busta paga, è ora prevista anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), che si aggiungono ai lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103, ossia 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025).
Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata ordinaria, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico – relativi all’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima – e ottenere il corrispettivo direttamente in busta paga.
L’esercizio di tale facoltà, naturalmente, ha dei riflessi anche per i datori di lavoro, i quali saranno sollevati dall’obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore.
Laddove, invece, la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.
Condizioni di accesso
In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) possono accedere all’incentivo in oggetto tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che si trovino, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (41 anni di contributi e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025) o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011(42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), entro il 31 dicembre 2025;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
- non abbiano conseguito il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 (attualmente pari a 67 anni di età), nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
A riguardo, è utile ricordare che, per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025, la pensione anticipata flessibile decorre trascorsi:
- 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi;
- 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno 2025, la decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi non può essere anteriore al:
- 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 2 agosto 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
Per quanto attiene, infine, i soggetti che maturano i requisiti per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), il relativo trattamento decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo.
Domanda
La domanda può essere presentata tramite:
- servizio online;
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati e intermediari dell’Istituto.
Ricevuta la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’INPS verifica anzitutto il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica:
- al lavoratore, l’esito della domanda;
- al datore di lavoro, l’accoglimento della stessa mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
Durata dell’incentivo
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- conseguimento di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.