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Congedo parentale all’80%, come si applicano le novità

Con la Circolare n. 95/2025, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo parentale alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che come noto ha aumentato dal 60% all’80% della retribuzione il congedo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e ha elevato dal 30 all’80% l’ulteriore mese di congedo parentale (il terzo).

Si ricorda, infatti, che :

  • il primo mese di congedo all’80% era già previsto dalla Legge di Bilancio 2023;
  • il secondo mese, introdotto nel 2024 con un’indennità al 60%, è ora elevato all’80%;
  • il terzo mese viene aggiunto dalla Legge di Bilancio 2025 con indennità anch’essa all’80%.

Pertanto, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.

Platea dei beneficiari

L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Restano, pertanto, esclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata.

Pertanto, se uno dei due genitori è lavoratore dipendente e l’altro è un lavoratore autonomo, il diritto all’indennità potenziata spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

L’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per tre mesi può, tuttavia, essere riconosciuta a condizione che i mesi di congedo siano fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Limite massimo invariato

Come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, pertanto, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile per:

  • un mese all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese (il secondo) all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
  • un ulteriore mese  (il terzo) all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale.

I due mesi rimanenti, invece, non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).

Regime delle decorrenze

Le nuove regole si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al:

  • 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (il secondo);
  • 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (il terzo).

Conseguentemente:

  1. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 1 mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), a condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
  2. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 2 mesi (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80%.

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 2 mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

  • se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80%.

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.