Dal 16 Maggio disponibile il modulo per richiedere l’agevolazione contributiva “Bonus Giovani” previsto dal Decreto Coesione

L’Inps con circolare 90 del 12 maggio 2025 ha dato il via all’utilizzo dell’agevolazione contributiva cd “Bonus Giovani” prevista dal “Decreto Coesione” D.L. 60/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n.95.
Il decreto, allo scopo di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Nello specifico, il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che alla data dell’assunzione o della trasformazione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto-legge, inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, fermi restando i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 22 del decreto Coesione, prevede il riconoscimento del Bonus Giovani anche in favore dei datori di lavoro privati che assumono, o trasformano il contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, lavoratori per prestare effettivo servizio in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Datori di lavoro che possono accedere agli incentivi
Gli esoneri contributivi sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di 500 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero sale a un massimo di 650 euro mensili per assunzioni o trasformazioni contrattuali effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, previa richiesta conforme alle disposizioni del decreto attuativo, ossia che la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione/trasformazione.
N.B: Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al giorno precedente la data di rilascio dell’apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell’agevolazione, può essere riconosciuto il solo esonero di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 60/2024, nei limiti di importo di 500 euro mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.
Per beneficiare degli esoneri contributivi previsti, i lavoratori devono avere meno di 35 anni e non devono mai aver avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa. L’agevolazione si applica solo ai lavoratori con le qualifiche di operai, impiegati o quadri, escludendo specificatamente il personale dirigenziale.
Sono esclusi dai benefici i contratti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, poiché per queste tipologie sono già previste aliquote previdenziali ridotte. Tuttavia, un precedente rapporto di apprendistato non esclude la possibilità di usufruire degli esoneri, purché non si sia trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
Le agevolazioni non si applicano ai contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato. Sono invece validi per rapporti di lavoro part-time e contratti instaurati presso cooperative di lavoro. Infine, gli esoneri sono applicabili anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione è effettuata in forma a tempo determinato.
Durata dell’agevolazione
L’esonero dura al massimo 24 mesi dall’evento incentivato. Il periodo può essere sospeso solo per maternità obbligatoria, permettendo di rinviare il beneficio.
Condizioni di spettanza degli incentivi
Il diritto alla fruizione dello sgravio è subordinato:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015);
- al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- al rispetto dei presupposti specificamente dall’articolo 22 del decreto Coesione.
- al rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato (solo per le ZES).
Attenzione – L’esonero non è applicabile anche nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
Come fare la domanda
I datori di lavoro o gli intermediari abilitati, al fine di usufruire dell’incentivo, dovranno inviare sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025 apposita domanda.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
- indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
Con specifico riferimento all’esonero di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, che, come precisato, per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare, per le domande di attribuzione dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 7 della presente circolare;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere, nelle ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (cfr. l’art. 4, comma 3, del decreto attuativo).
Osserva – Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.