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Lavoro intermittente: l’abrogazione del R.D. 2657/1923 non incide sulla disciplina vigente

Tra gli addetti ai lavori, si è recentemente generata un’incertezza interpretativa circa la continuità della disciplina del lavoro intermittente a seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della Legge n. 56/2025.

Per comprendere la questione, bisogna tuttavia ricordare la disciplina sottostante al contratto di lavoro intermittente, anche noto come job on call, previsto dall’articolo 13 del D.lgs. n. 81/2015.

Secondo la previsione normativa, il contratto di lavoro intermittente è contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Tale contratto può essere stipulato:

  • con soggetti under 24 anni (prestazioni entro il 25° anno);
  • con soggetti over 55 anni;
  • secondo le esigenze individuate nei contratti collettivi;
  • in mancanza di contratto collettivo, sulla base dei casi indicati da decreto ministeriale (D.M. 23 ottobre 2004).

In tale contesto si inserisce il D.M. 23 ottobre 2004, che consente il lavoro intermittente in riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, da ultimo abrogato dalla L. n. 56/2025 (in vigore dal 9 maggio 2025).

Questo ha generato incertezza sull’effettiva validità del D.M. stesso e sulla possibilità di utilizzare il lavoro intermittente nei casi previsti da citata tabella.

Sul punto è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro che ha chiarito quanto segue:

  1. L’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 non incide sulla validità del rinvio contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004;
  2. Tale rinvio è da intendersi meramente materiale (cioè fa riferimento a un contenuto concreto, non a una norma formalmente in vigore);
  3. Le attività elencate nella tabella del R.D. (es. portinai, camerieri, personale di custodia, etc.) possono continuare a costituire il riferimento operativo per l’applicazione del contratto di lavoro intermittente.

Ne consegue che, sebbene il R.D. n. 2657/1923 sia stato formalmente abrogato, rimane possibile stipulare contratti di lavoro intermittente nei casi indicati dalla tabella del R.D. 2657/1923.