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Bonus giovani, dal 1° luglio incremento occupazionale netto necessario per tutte le assunzioni 

Facendo seguito alla Circolare n. 90 del 12 maggio 2025, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento dei requisiti di accesso al Bonus giovani di cui all’articolo 22, comma 1 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, conv., con modificazioni, in legge n. 95/2024), ossia il bonus previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 35, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

In particolare, con il Messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha reso noto che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.

L’aggiornamento comunicato dall’INPS scaturisce della richiesta della Commissione europea di includere tale requisito tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani.

Pertanto, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23 del decreto Coesione e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto, anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 è richiesta tale condizione di ammissibilità.

Giova, infatti, ricordare che il bonus giovani si muove su due binari

In particolare, può essere concesso:

• nel limite di 500 euro mensili, per le assunzioni/ trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate su tutto il territorio nazionale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del decreto Coesione;

• nel limite di 650 euro mensili, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 31 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nelle regioni della ZES Unica, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione.

Sulla base di tale novità, pertanto, l’INPS informa che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” di cui al decreto Coesione è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

✓ “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.

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