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Lavoro notturno e straordinario nei festivi, confermato il bonus per i lavoratori del turismo

Con l’arrivo della stagione estiva 2025, si conferma una misura di sostegno economico per i lavoratori del comparto turistico, della somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti termali. La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha, infatti, prorogato il bonus per le ore di lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, già sperimentato negli anni 2023 e 2024.

Misura del beneficio  e periodo di applicazione

Il bonus consiste in un trattamento integrativo speciale del 15% calcolato sulla retribuzione lorda relativa al lavoro notturno (inteso come un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, secondo il D.lgs. n. 66/2003) e al lavoro straordinario nei giorni festivi (ossia svolto oltre il limite delle 40 ore settimanali), per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.

Destinatari del bonus

Il trattamento integrativo speciale spetta ai lavoratori dipendenti:

  • degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e locali similari (cfr. art. 5 della Legge n. 287/1991);
  • del settore turistico e ricettivo, inclusi gli stabilimenti termali.

Requisiti per accedere al bonus

Per poter accedere al beneficio, il lavoratore deve avere percepito, nel periodo d’imposta 2024, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Nel calcolo devono essere inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti, anche se derivanti da più datori di lavoro o da attività svolte al di fuori del comparto turistico o della ristorazione (cfr. Circolare ADE n. 4/E del 2025).

Modalità di richiesta

Ai fini della fruizione, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta, attestando l’ammontare del proprio reddito da lavoro dipendente 2024 mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Il datore di lavoro provvederà, quindi, all’erogazione del bonus a partire dalla prima retribuzione utile, con possibilità di corrispondere anche gli arretrati relativi ai mesi precedenti.

A tal proposito, si precisa che l’erogazione del trattamento integrativo può avvenire anche successivamente al 30 settembre 2025, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Recupero del credito da parte del datore

I datori di lavoro potranno recuperare le somme erogate tramite compensazione, utilizzando il codice tributo “1702”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 8/E del 2025.

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